DATI SUL TITOLARE EFFETTIVO. IL MINISTERO CONFERMA LA SCADENZA ALL'11 APRILE 2024

A seguito dei una serie di sentenze del TAR Lazio. Siamo all'assurdo.

12/04/2024

Il MIMIT con un il comunicato di ieri 11 aprile, tra l’altro pubblicato nel pomeriggio, conferma che la scadenza per l'invio dei dati per il Titolare effettivo resta il giorno 11 aprile.

Il comunicato riporta quanto segue:  Si rende noto che il Tar del Lazio, in data 09.04.2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi. Al riguardo, si comunica, alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile compreso.

Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento.

 

Richiesta una proroga

Il TAR Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto, con il deposito di sei decisioni ( n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) tutti i motivi dei ricorsi che nel mese di dicembre avevano fatto sospendere l'adempimento in scadenza l'11 dicembre 2023.

Le sentenze di rigetto nulla hanno disposto sui termini che a rigore di legge sono ripresi il 9 aprile e scadrebbero l'11 aprile.

Pertanto, vari soggetti di rappresentanza hanno chiesto una proroga del termine con una lettera indirizzata ai Ministri Urso e Giorgetti.

Si auspica un intervento del ministero competente.

 

Per un RIEPILOGO DELLE REGOLE POTETE LEGGERE la nostra NEWS del 11 ottobre 2023 cliccando QUI.

 

Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF

Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro.

Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:

le pubbliche amministrazioni;

le procedure esecutive o concorsuali;

gli enti ecclesiastici;

le società soggette a catene di controllo;

le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

Accedi da qui alle FAQ del MEF

Ricordiamo infine che la piena operatività del registro suddetto è avvenuta con la pubblicazione in GU n 236 del 9 ottobre del Decreto MIMIT 29 settembre data dalla quale decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati.

Titolare effettivo: la comunicazione dati

Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. Il termine ultimo è l'11 aprile salvo interventi, viste le numerose richieste di proroga da parte delle associazioni di categoria.

Attenzione al fatto che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

Inoltre, è necessario sottolineare che cadendo il termine per adempiere in un giorno festivo ossia l'8 dicembre, ai sensi dell'art 3 comma 2 del DPR n 558/99 si può provvedere entro il giorno 11 dicembre 2023 che è lunedì.

Attenzione al fatto che ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. 

I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.