RINVIO SECONDA RATA DI ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI PARTITE IVA

Per le P.IVA con meno di 170mila euro di ricavi

10/11/2023

Con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, l'’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'’ambito applicativo del differimento del termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi disposto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto collegato”).
Come noto, la disposizione in esame rinvia, limitatamente al 2023, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette che, ad oggi, è fissato al 30 novembre di ogni anno, dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Il rinvio riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Tali soggetti potranno versare la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, alternativamente:


- entro il 16 gennaio 2024;
- in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Di seguito, si illustrano i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.

1. Soggetti destinatari del rinvio
Come anticipato in premessa, possono avvalersi del differimento, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che beneficiano del differimento in commento anche:
- l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

2. Soggetti esclusi dal rinvio
Sono esclusi dal differimento in oggetto:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA (ad esempio, i soci non titolari di una propria partita IVA di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza);
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali);
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

3. Soglia di ricavi e compensi
Da ultimo, la circolare offre alcune precisazioni ai fini dell’eventuale superamento della soglia di 170.000, quale presupposto per accedere al rinvio del termine.
Al riguardo, viene chiarito che si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Se il contribuente eserciti più attività contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del superamento della predetta soglia deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei
ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
Infine, nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si deve tener conto, secondo l’Amministrazione finanziaria, del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.