CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. COME FUNZIONA E COSA CAMBIA

Ecco gli aggiornamenti per il 2023

24/08/2023

Contratto a tempo determinato le novità dal 2023

Il contratto a tempo determinato (o piu semplicemente contratto a termine), è diventato negli ultimi anni sempre più frequente, fino a costituire  la modalità piu utilizzata dai datori di lavoro.  Offre infatti il vantaggio della flessibilità, necessaria ai  datori di lavoro  in particolare nelle  congiunture economiche piu difficili,   anche se è  sottoposto a un costo maggiore. Anche la recente ripresa economica post COVID ha visto un aumento delle assunzioni ma per gran parte con la forma del contratto a termine.

La normativa  sul contratto a termine è cambiata piu volte negli ultimi anni, prima con il Jobs act (D.lgs. 81/2015), che togliendo l'obbligo di causale,  intendeva favorire l'occupazione negli anni di più profonda crisi. Successivamente  il Decreto Dignità  (Decreto Legge 87/2018 convertito dalla L. 96 2018)  ne ha ristretto nuovamente l'utilizzo per  spingere le aziende verso forme contrattuali più stabili.

In particolare  ad oggi sono in vigore le seguenti condizioni: 

  • durata   massima complessiva di 24 mesi 
  • obbligo di causale dopo i primi 12 mesi di durata del contratto
  • innalzamento del contributo aggiuntivo dovuto dai datori di lavoro di uno 0,50% ad ogni rinnovo,
  • piu tempo al lavoratore che intenda impugnare il contratto in caso di irregolarità,  portando il termine da 120 a 180 giorni.) (Vedi sotto i dettagli)

La normativa del d.lgs n. 81 2015 resta invariata su molti aspetti come  ad es. sugli intervalli fra contratti  il c.d. stop and go), sulle comunicazioni obbligatorie, il diritto di precedenza, l'obbligo di parità di trattamento economico e di formazione dei lavoratori a termine, rispetto a quelli tempo indeterminato.

Di seguito tutti i dettagli e la normativa aggiornata.

1) Contratto a termine: adempimenti, forma, durata, causali

FORMA E ADEMPIMENTI

Il contratto a termine deve avere forma scritta  tranne nel caso di rapporti di durata inferiore ai 13 giorni.  Il datore di lavoro deve consegnarne al lavoratore una copia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 

Si ricorda che il termine puo  essere stabilito con una data precisa oppure con riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta la data esatta – ad esempio  nelle sostituzioni per maternità puo essere usata la dicitura "…fino al rientro in servizio della lavoratrice ".

Il datore di lavoro  è tenuto a effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione,  trasformazione e di cessazione (se anticipata rispetto al termine fissato) al servizio regionale al servizio telematico  CO. LAVORO.GOV.IT

DURATA E CAUSALI

La durata massima complessivo di utilizzo dei contratti a termine  passa con il Decreto dignità da 36 a 24 mesi. In particolare il primo contratto puo essere senza causale   ma deve avere come termine massimo 12 mesi.

  1. B. Sono esenti dall' obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al DPR 1525/1963, sempre in attesa di aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro).

Le novità del DL 48 2023 

Il decreto Lavoro 48 2023 convertito in legge 85 2023 del 4 luglio prevede che  il contratto a termine  

  1. può essere stipulato  e rinnovato fino a 12 mesi senza causali 
  2. può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solamente:
  •  nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015;
  •  in assenza delle previsioni  definite  dai ccnl entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  •  in sostituzione di altri lavoratori;

Altra novità importante : la legge di conversione specifica che ai fini della verifica del superamento dei dodici mesi  per il contratto a termine senza causale  rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023  ( data di entrata in vigore del dl 48), sempre nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi.

2) Proroghe, prosecuzioni di fatto, rinnovi e intervalli, contratto assistito

Con il Decreto Dignità 87 2018 , il numero di proroghe o rinnovi  possibiliè sceso da 5 a 4, sempre  entro una durata massima  complessiva di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

ATTENZIONE: E' sempre richiesto l'assenso del lavoratore. 

Ricordiamo  inoltre che:

  • per proroga si intende l'accordo di prosecuzione del contratto senza interruzioni del rapporto,  mentre
  • il rinnovo  si verifica se un nuovo contratto è stipulato in data successiva alla fine del precedente 

La proroga inoltre deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e , come detto, l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i dodici mesi.

Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa azienda , il cd. Stop and Go, che si applica come segue:

INTERVALLO MINIMO FRA DUE CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIVI

contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi

10 giorni

contratti di durata superiore a 6 mesi

20 giorni

Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
N.B. Sono esclusi  da queste limitazioni:

  • I lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro;
  •  le ipotesi individuate dai contratti collettivi
  •  i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione

BREVI PROSECUZIONI DI FATTO

E' previsto un termine massimo per prosecuzioni di fatto  (cioè senza proroga o rinnovo del contratto) del rapporto pari a :

  • 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e 
  • 50 giorni negli altri casi. 

Per queste prosecuzioni il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione dello stipendio.

Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i periodi citati sopra, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato  dal momento della scadenza dei termini.

PROSECUZIONE DI FATTO  (dopo la scadenza)

max 50 giorni per contratti oltre 6 mesi

max 30 giorni per contratti fino a 6 mesi

MAGGIORAZIONE STIPENDIO DOVUTA

20% nei primi 10 giorni di prosecuzione del rapporto

40% oltre i 10 giorni

La normativa attuale non ha modificato  la possibilità,  al termine del periodo di utilizzo massimo del contratto a termine (24 mesi), di stipulare  il cosiddetto Contratto Assistito, stipulato   avanti all’Ispettorato territoriale del lavoro,  con durata massima di  12 mesi. 

L'assistenza sindacale al lavoratore è permessa ma non obbligatoria. Anche questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale e di contribuzione maggiorata dello 0,5%.

Con la Nota n. 1214 del 7 febbraio 2019 , l'Ispettorato  ha anche chiarito che  la possibilità di stipulare il  contratto a tempo determinato assistito  puo essere utilizzata :

  • al termine dei 24 mesi previsti dalla norma, quale durata ex lege del contratto a termine, ma  anche
  •  dopo il   termine individuato dai contratti collettivi ,  se diverso, "stante l’autonomia  delle contrattazione fra le parti nel determinare la durata massima dei rapporti a termine".

Resta  salva, anche in questi casi,  la necessità di rispettare l'obbligo di causale giustificatrice.

Ancora , con  la nota n. 8120 del 17 settembre 2019, l'Ispettorato ha ribadito che gli elementi che verranno verificati dal funzionario  in sede di stipula del contratto assistito  sono:

presenza di una causale (il funzionario non certificherà la causale ma ne verificherà la sola presenza);

verifica della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;

verifica circa il rispetto dello “stop & go”, previsto dall’articolo 21.

3) Divieti e limiti di utilizzo, contributo addizionale, precedenza

DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTRATTO A TERMINE

NON si puo utilizzare il contratto a tempo determinato nei casi seguenti:

  1. per sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2.  presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di  lavoratori adibiti alle stesse mansioni , salvo il caso di  sostituzione di lavoratori assenti, o assunzione di  lavoratori iscritti nelle liste di mobilità , o con durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  3.  presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni
  4.  da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi . Su questo punto si è espressa di recente la Cassazione con l' ordinanza  21683 del 23 agosto 2019,  ribadendo che  alle aziende che non rispettano l'obbligo del DVR la legge vieta in modo imperativo la stipula di contratti a termine  e che  tale divieto "è diretto alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro". 

La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.

LIMITI PERCENTUALI ALLE ASSUNZIONI A TERMINE:

Salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva   i contratti a tempo determinato non possono superare il  20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
 NOVITA' 2018 nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato al 30 % della forza aziendale, conteggiata come sopra.

L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.

ECCEZIONI :

  • imprese start-up innovative ;
  • attività stagionali;
  •  per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
  •  per sostituzione di lavoratori assenti;
  •  con lavoratori di età superiore a 50 anni
  • università ,  istituti pubblici di ricerca , istituti di cultura 

NOVITA 2023 

Il decreto legge Lavoro 48 2023 ha previsto che il limite quantitativo percentuale non  comprende  i lavoratori assunti con contratto di apprendistato..

TRATTAMENTO ECONOMICO  E CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

Al lavoratore a tempo determinato spetta lo stesso  trattamento economico e normativo, anche in materia di formazione,  in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili  (c.d. principio di non discriminazione), in proporzione al periodo lavorativo prestato.

La violazione, da parte del datore di lavoro, del divieto di discriminazione,  comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

E' previsto  il contributo a carico dei datori di lavoro per  le assunzioni a  termine (destinato al finanziamento della NASPI) pari al 1,4% della retribuzione imponibile del lavoratore, riservato al finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi. In caso di rinnovo (non di proroga)  viene aumentato di uno 0,5% passando dunque all'1,9%,    e con il secondo rinnovo al 2,4%,  e cosi via.

DIRITTO DI PRECEDENZA 

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in azienda entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate .
Per le lavoratrici, il congedo di maternità  durante un contratto a tempo determinato  puo essere  conteggiato per conseguire il diritto di precedenza; 
Inoltre il lavoratore assunto per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività.

N.B. il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (3 mesi nel caso di attività stagionali).

Il diritto di precedenza si estingue dopo  un anno dalla cessazione del rapporto.

4) Obblighi trasparenza DLgs 104 2022

OBBLIGHI TRASPARENZA DLGS 104-2022 

Il decreto 104 2022 ha previsto nuovi obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro ai lavoratori in merito alle condizioni  contrattuali del rapporto .

 Il decreto prevede in particolare l'obbligo di consegnare una informativa dettagliata a tutti i lavoratori  senza distinzioni  per il tipo di contratto .

Riguarda tutti i rapporti di lavoro  che vengono stipulati a partire dalla data del 1 agosto 2022 . Per i rapporti già in corso  l'obbligo scatta solo in caso di richiesta scritta da parte del lavoratore e va espletata entro 60 giorni dalla richiesta 

Sono interessati quindi anche i contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda  un contratto a termine  stipulato antecedentemente all'entrata in vigore del decreto trasparenza.ma prorogato con scadenza successiva   l'informativa si rende necessaria  solo in caso di richiesta del lavoratore. 

5) Il contratto a termine in somministrazione: causali e addizionale

Il decreto 48 2023   ha ricompreso nelle nuove regole su durata e obbligo di causale anche i contratti stipulati in regime di somministrazione, facendo salve però le previsioni dei contratti collettivi del settore.

Inoltre la legge di conversione ha specificato che tali  nuovi limiti si intendono riferiti al rapporto tra azienda utilizzatrice e lavoratore: l'agenzia per il lavoro :

  • può  utilizzare il lavoratore in missioni diverse senza limiti temporali, ma
  •  deve rispettare i 24 mesi e l'obbligo di causale nei rapporti con una specifica azienda.

 la circolare ministeriale n. 17 2018,  ha fornito  le indicazioni sulla  disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. 

Le istruzioni operative INPS  pubblicate  il 6 settembre 2019 precisano che 

Tra le specificazioni fornite segnaliamo :

  • In tema di “causale” obbligatoria quando la durata del contratto supera il periodo di 12 mesi,   si sottolinea che va inserita anche quando il  superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi.
  • La causale è obbligatoria anche nelle ipotesi in cui non è richiesta dal decreto-legge n. 87,  se il datore di  usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi per la  sostituzione di lavoratrici  e lavoratori in congedo.)
  • Nel conteggio dei mesi si deve tener conto della DURATA  complessiva  dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando  sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende  prorogare. 

In tema di applicabilità della CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  viene chiarito che le previsioni contenute nei CCNL  stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto,   su una  durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.

In tema di contributo addizionale si precisa che  non si applica in caso di proroga  ma solo nei casi di rinnovo: Al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo   su cui  calcolare per i contratti successivi ,  di volta in volta il nuovo incremento dello 0,5% .

Su questo punto la Circolare INPS 121 del 6.9.2019 ha anche chiarito che :

  • NON SI considera rinnovo, soggetto all'aumento del contributo, il caso di proroga oltre i 12 mesi con apposizione del termine
  • Si considera rinnovo soggetto all'aumento del contributo la proroga di un contratto con modifica della causale , anche se non c'è interruzione tra i due contratti.
  • Si specifica che il limite massimo di 24 mesi di durata  va conteggiato tenendo conto  di tutti i rapporti di lavoro intercorsi , anche prima dell'entrata in vigore del Decreto Dignità.  
  • Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione dei predetti limiti i lavoratori  somministrati a tempo determinato che rientrino nelle categorie richiamate all’articolo 31, comma 2, del  d.lgs. n. 81/2015 (quali, ad esempio i disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati).

Fonte: (settore lavoro Confcommercio; Fisco e Tasse, Sole 24 ore)