DECRETO TRASPARENZA: COSA CAMBIA NEI CONTRATTI DI LAVORO

Per i rapporti di lavoro instaurati dal 13 agosto 2022. Importanti variazioni e format da consegnare ai lavoratori.

03/08/2022

E' stato pubblicato, in data 29 luglio 2022, il decreto legislativo n. 104, cosiddetto decreto “trasparenza”.
Il decreto entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 2022.
Fanno seguito alcune considerazioni riguardo ai termini dei nuovi adempimenti, rimandando per qualsiasi ulteriore approfondimento sulle novità introdotte dal decreto. da scaricare sotto un memorandum ed il decreto.
In merito all’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, si evidenzia che tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022.
Al riguardo, il legislatore ha previsto che i suddetti termini di adempimento si applichino, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017.

modalità di comunicazione delle informazioni

Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, le informazioni previste dal decreto. Le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

informazioni sul rapporto di lavoro

Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:

a) identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;

b) luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) sede o domicilio del datore di lavoro;

d) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) data di inizio del rapporto di lavoro;

f) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

h) durata del periodo di prova, se previsto;

i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

l) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n) importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

o) programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

q) contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

s) ulteriori elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996.

Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale).
Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art. 1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti:
- la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (di cui alla lettera o);
- informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili;
- modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Fatta eccezione per quest’ultime informazioni, per quanto concerne le precedenti sopra riportate – per le quali vige l’obbligo informativo entro i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa – sarebbe opportuno attendere eventuali chiarimenti ministeriali, comunicando in fase di assunzione del lavoratore, momentaneamente, le informazioni già utilizzate nelle lettere di assunzione finora sottoscritte.
Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.

Per le aziende che applicano il contratto TERZIARIO CONFCOMMERCIO abbiamo predisposto un format di informativa che rappresenta solo una base di lavoro da allegare alla lettera di assunzione, o da trasmettere al lavoratore già assunto che ne faccia richiesta, restando salva la possibilità di essere discrezionalmente utilizzato, e, ovviamente, opportunamente integrato anche alla luce di eventuali circolari applicative che dovessero essere emanate.

Per gli assunti a decorrere dal 13 agosto 2022, è opportuno inserire nella lettera di assunzione la seguente formulazione:
“In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104\2022, si rinvia, altresì, all’Informativa in allegato, nel rispetto dell’obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro”.
Si sottolinea l’importanza di integrare il documento con quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello – territoriale o aziendale – applicata al lavoratore assunto. Inoltre, all’interno del format, si riassumono principalmente le previsioni del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Resta inteso che alcune informazioni obbligatorie sono di carattere individuale, pertanto, non essendo riportate all’interno dello stesso, dovranno essere indicate nella lettera di assunzione.

Il format è disponibile per le aziende associate che applicano il nostro contratto e può venir richiesto presso i nostri uffici. nuoro@confcommercio.it tel 0784 30470 - 36403

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