MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI: NUOVE INDICAZIONI

Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 Agenzia delle Entrate

17/02/2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, con particolare riferimento al primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative.

Al riguardo, si rammenta che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

I dubbi riguardano l’applicazione delle sanzioni qualora, durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di fatto siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi. Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi in cui il contribuente con volume d’affari superiore a 400.000 euro abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico (RT) per l’effettuazione di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa.

L’Agenzia delle entrate ha quindi precisato che i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità del RT:

  • certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali
  • inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
  • liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.

Non sussiste invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, per favorire l’adempimento spontaneo, ha inviato ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che non risultava effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile anomalia. Tali contribuenti possono fornire i chiarimenti del caso e rimediare ad eventuali violazioni, secondo quanto indicato nella lettera ricevuta.

In definitiva, l’Agenzia delle entrate, ritiene che, laddove l’unica omissione riscontrabile per soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro è la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, la violazione può essere regolarizzata - senza che siano dovute sanzioni amministrative - tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

Le sanzioni devono essere applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 o omessa dopo tale data.

Scarica sotto il provvedimento dell Agenzia delle Entrate

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