LICENZA FISCALE PER ALCOLICI (UTF): IMPORTANTI NOVITA'

L'Agenzia delle Dogane chiarisce alcuni aspetti

18/01/2020

Come ormai noto, è stato reintrodotto l’obbligo del possesso della licenza fiscale (ex-UTF D. Lgs. n. 504/95) per tutte le imprese che vendono (al dettaglio o all’ingrosso) prodotti contenenti alcool (anche i profumi) o che somministrano (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) bevande alcoliche di qualsiasi tipologia.

Lo stesso obbligo ricade anche per le imprese che hanno avviato le loro attività nel periodo di “esenzione”, cioè dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019.

Quindi, invitiamo tutti gli esercenti interessati a verificare se siano o meno in possesso della citata licenza. Se presente, si ricorda che non deve essere ne’ aggiornata, né versata alcuna tassa a titolo di rinnovo.

Se l’impresa non ha mai richiesto l’autorizzazione, deve provvedere quanto prima, così da evitare, in caso di controlli, le rilevanti sanzioni (da € 500,00 a € 3.000,00)

Si precisa, inoltre, che le aziende che hanno iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 (e che ha introdotto la denuncia tramite il SUAPE) ed ancora senza la licenza fiscale, possono sanare la violazione prevista, con ravvedimento, versando € 83,33 ( 1/6 della sanzione minima) con le modalità riportate nell’allegato sotto.

In quest'ultimo caso consigliamo di contattare quanto prima i nostri uffici per dei chiarimenti in merito ed ovviamente per l’assistenza necessaria ed il disbrigo delle pratiche.

Scarica sotto la tabella riassuntiva rilasciata dell'Agenzia delle Dogane

0784 30470 - 36403 nuoro@confcommercio.it rif. Francesco Porqueddu

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