DETRAZIONE CARBURANTE 2019: COS’E’ E COME SI PAGA PER PARTITE IVA E IMPRESE

Le novità a seguito della fatturazione elettronica e l'abolizione della scheda carburanti

15/02/2019

Come tutti saprete dal primo luglio dello scorso anno non è più obbligatorio per imprese e titolari di partite Iva compilare la scheda carburante al fine di fruire dei benefici fiscali di detraibilità dell'IVA sugli acquisti di benzina e gasolio.

Da tale data quindi il pagamento dei carburanti quali: benzina, gasolio, ecc. deve essere effettuato esclusivamente con pagamenti tracciabili elencati nel nuovo comma 1-bis dell'art. 164 TUIR, introdotto dall'art. 1 comma 922.

Il decreto Dignità poi è intervenuto ad ufficializzare sia la proroga e-fattura carburanti al 1° gennaio 2019 che il rinvio dell'abolizione della scheda carburante fino alla fine dell'anno, in questo modo dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, i professionisti, titolari di partita IVA e imprese, al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici fiscali, hanno potuto continuare a documentare la spesa effettuata sia con la scheda carburanti che con la fattura elettronica mentre il pagamento doveva comunque essere effettuato con metodi tracciabili che elencheremo in dettaglio di seguito.

Detrazione carburante 2019 per partite iva e imprese: come pagare

Per effetto della legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, sono state introdotte diverse novità che riguardano le modalità di acquisto di benzina, gasolio, ecc da parte dei titolari di partita Iva, professionisti ed imprese.

In particolare tali novità hanno previsto a partire dal 1° luglio 2018, una serie di limiti alla detraibilità IVA carburanti per chi effettua l'acquisto di carburante da autotrazione, gasolio e lubrificanti, per cui sono esclusi dalla nuova normativa: il GPL, carburanti per la nautica, motori fissi, gruppi elettrogeni e apparecchiature varie.

Sulla base delle novità introdotte l’Agenzia delle Entrate, ha provveduto a pubblicare un provvedimento ad hoc per chiarire l'applicazione delle nuove regole e i metodi di pagamento accettati dal 1° luglio 2018 al fine di continuare a fruire dei benefici fiscali della detrazione IVA carburante e deducibilità dei costi.

Nello specifico il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, elenca i mezzi di pagamento oltre alla moneta elettronica (credito/debito e le prepagate) che consentono al titolare di partita Iva ed imprese di poter scaricare dalla dichiarazione dei redditi sia i costi di carburante che l'IVA.

Come pagare il carburante per ottenere la detrazione 2019?

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento dello scorso 4 aprile i titolari di partita Iva, professionisti ed imprese al fine di continuare a fruire della detrazione IVA sulle spese di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il pagamento a decorrere dal 1° luglio dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso i seguenti metodi:

  • assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; 
  • bonifico bancario o postale; 
  • addebito diretto in conto corrente;
  • carte di credito; 
  • carte di debito/bancomat;
  • carte prepagate; 
  • altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Ricordiamo che gli acquisti di carburante in denaro contante possono essere effettuati ma non danno diritto alla detrazione IVA e alla deducibilità dei costi.

Tutti i titolari di partita IVA devono dotarsi di strumenti di pagamento idonei all'ottenimento della detraibilità Iva carburante e della deducibilità dei costi. Tali strumenti di pagamento, come evidenziato nel precedente paragrafo, devono essere tracciabili.

Contestualmente all'obbligo dei pagamenti tracciabili per il carburante, la scorsa legge di bilancio ha introdotto anche l'obbligo della fattura elettronica carburante per le cessioni nei confronti dei titolari di partita Iva ed imprese, ad esclusione dei consumatori privati e l'abolizione della scheda carburante.

Detrazione IVA carburante per partite IVA: come funziona ed esempio

Detrazione IVA carburante per partite iva, professionisti ed imprese come funziona?  Come già visto nei primi due paragrafi, dal 1° luglio è scattato per i titolari di partita iva l'obbligo di effettuare gli acquisiti di benzina e gasolio effettuati nell'esercizio della propria attività, esclusivamente con metodi tracciabili.

Da tale obbligo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, sono esclusi:

  • i consumatori privati;
  • altri tipi di carburanti (GPL) o altri utilizzi come ad esempio per la nautica, per i motori fissi, gruppi elettrogeni e apparecchiature varie.

Detrazione IVA carburante per partite iva esempio: per comprendere bene come funziona la detrazione Iva di benzina e gasolio da parte dei titolari di partita IVA a fronte dell'obbligo dei pagamenti tracciabili a partire dal 1° luglio 2018, ci rifacciamo a 4 esempi pratici illustrati in un recente articolo de Il Sole 24 Ore che ha evidenziato 4 possibili scenari:

  • Esempio 1: il titolare di partita Iva si presenta nell'orario di apertura presso un benzinaio per fare rifornimento di carburante ed ottenere i benefici fiscali in termini di detraibilità dell'Iva e della deduzione del costo, alla luce delle ultime novità, dal 1° luglio può presentare la scheda carburante ed effettuare il pagamento con un mezzo tracciabile a suo nome oppure a nome della dell’impresa o del professionista.
  • Esempio 2: il titolare di partita Iva o di impresa, fa rifornimento di carburante fuori dall'orario di apertura in modalità self service, per cui può richiedere la fattura differita portando al gestore lo scontrino che rilasciatogli dal self service ma comunque il pagamento, per essere poi detratto e dedotto, deve essere effettuato con un mezzo tracciabile.
  • Esempio 3: se il professionista o l'impresa stipulano un cd. contratto di netting con la compagnia petrolifera ossia un contratto di servizi, a prescindere dal fatto che il distributore sia aperto o chiuso, deve usare la carta che gli è stata rilasciata dalla compagnia. Alla fine del mese poi, riceverà la fattura che poi sarà elettronica con tutti i dati del rifornimento dal fornitore del servizio e pagare l'importo con un mezzo di pagamento tracciabile.
  • Esempio 4: se il dipendente del titolare di partita Iva o dell'impresa effettua il rifornimento durante una trasferta, deve pagare il carburante con un mezzo di pagamento tracciabile e poi ottenere il rimborso da parte del datore di lavoro sempre con metodi tracciabili. 

Ecco invece cos'è e come funzionano detrazioni IVA sull'auto.

Deducibilità costi auto 2019 e detraibilità IVA: Ottima notizia per le imprese e i professionisti che utilizzano auto e veicoli all’interno della propria attività aziendale o professionale. 

Il Consiglio UE con la decisione 2016/1982 ha autorizzato l’Italia a prorogare la detraibilità dell’IVA del 40% sulle autovetture utilizzate dalle imprese o dai professionisti.

Vediamo quindi quali sono le novità sui costi auto aziendali 2019, come funziona la nuova proroga concessa dall’Europa all’Italia circa la detraibilità IVA 40% e la deducibilità costi acquisto auto.

Auto aziendali 2019 proroga detraibilità IVA al 40%:

La decisione dell’Europa di concedere all’Italia l’ennesima proroga sul mantenimento della detraibilità IVA al 40% sulle auto acquistate ed utilizzate per l’attività d’impresa o professionale, è una notizia molto importante per tutte le imprese e i professionisti italiani, in quanto consente di fruire ancora dell’agevolazione nel triennio 2017/2019.

A seguito della nuova proroga, pertanto, nel 2019 restano in vigore le attuali regole per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, con portata inferiore a 35 quintali e con massimo 8 posti oltre al conducente.

Ancora valida anche la possibilità di detrazione IVA al 100% sui veicoli e auto esclusivamente aziendali, quali ad esempio:

  • Veicoli per il trasporto di bene merce;
  • Taxi;
  • Scuola guida;
  • Aziende noleggio o leasing.

Sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, inoltre, i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro tramite contratti di locazione finanziaria, e poi messi a disposizione del personale dipendent, dietro pagamento di un corrispettivo.

Detraibilità costi auto 2019 IVA: cos’è e come funziona?

Che cos'è la detraibilità IVA auto aziendali? La detraibilità IVA dei costi auto aziendali è la possibilità di portare a detrazione l'IVA sull'acquisto di auto o veicoli e le relative spese dalla dichiarazione dei reddditi di imprese o professionisti. Tale possibilità, è concessa e regolata dall’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 del Testo unico IVA.

In base alle regole generali e alla proroga dell'UE, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è prevista che la detrazione iva sia al 40% su "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto" che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. 

Per cui è consentita la detraibilità IVA 40% sul costo di acquisto dell'automobile o del veicolo.

Il limite di detrazione IVA al 40%, vige perché vi è la presunzione che l'auto sia utilizzata all'interno dell'attività d'impresa o professionale, sia a fini esclusivamente aziendali che personali, cd. uso promiscuo.

Sulla base di questa regola, pertanto, tale limitazione non opera sulle auto ad uso esclusivo per le quali spetta una detraibilità IVA al 100% fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Ricordiamo inoltre che l'IVA è detraibile anche relativamente ai costi di custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, acquisto di carburanti e lubrificanti, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo. 

Riassumendo quindi, l'impresa o il professionista può fruire nel 2019 della:

  • Detraibilità IVA al 40% sul costo di acquisto dell'auto, manutenzione, carburante, etc, se l'uso è promiscuo;
  • Detraibilità IVA 100% sul costo di acquisto dell'autovettura e sui costi connessi, se dimostra l'utilizzo esclusivo dell'auto ai fini dell'attività professionale o aziendale.

Detraibilità IVA costi auto 100% e 40%:

Detraibilità IVA 100% sui costi di acquisto e spese connesse:

La detrazione Iva è al 100% su: veicoli stradali a motore per trasporto di persone come ad esempio i pullman, per il trasporto di cose come ad esempio camion, che siano pari o inferiori a 35 quintali o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli per la produzione o il commercio da parte del contribuente o senza i quali non è possibile svolgere la propria attività come ad esempio noleggiatori o taxisti.

Detraibilità IVA 40% auto: 

La detrazione IVA è limitata al 40% per: Veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, inferiori a 35 quintali e con massimo 8 posti + quello del conducente.

Indetraibilità IVA: riguarda solo l'acquisto di moto superiori a 350 cc.

Detrazione IVA sui costi d'acquisto auto aziendali:

La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere così riepilogata:

Detraibilità IVA Autocarri se uguali o superiori a 35 quintali: si può detrarre l'IVA al 100% sia sul costo d'acquisto che sugli oneri connessi ivi compresi i pedaggi autostradali.

Detraibilità IVA autovetture o autocarri inferiori a 35 quintali:

  • a) uso promiscuo: la detrazione IVA è nel limite del 40%, stessa percentuale anche per le spese d’impiego. Il costo è ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016 e a 21.691,188 euro per gli acquisti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Le spese d’impiego si deducono al 20%.
  • b) uso esclusivo: la detrazione IVA sul costo di acquisto dell'auto è al 100% come anche le spese di d'impiego. Il costo è ammortizzabile al 20% con il limite del 20% di 25.306,39 se l'acquisto è effettuato dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016 e a 21.691,188 euro se invece è effettuato nel corso del 2017. Le spese d’impiego, invece, sono deducibili al 20%. Per il professionista, la deduzione è ammessa solo per un veicolo.

Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016  la Legge si Stabilità 2016 ha previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR mentre la Legge di Bilancio 2017 ha riconfermato il super ammortamento auto  ma limitandone la percentuale di ammortamento dal 140% al 120% per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 e solo per determinate categorie di contribuenti.