ETICHETTE NUTRIZIONALI: COME FARE

Metodi, Soluzioni e tutti gli aggiornamenti.

22/11/2016

A partire dal prossimo 14 dicembre le etichette dei prodotti alimentari dovranno venire integrate con un’apposita dichiarazione nutrizionale. La notizia preoccupa molti piccoli operatori i quali, fino ad oggi, non hanno avuto la tranquillità di venire effettivamente esclusi da tale obbligo. E finalmente, a pochi giorni dalla scadenza, i ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno emesso una circolare a tale riguardo.

La tabella nutrizionale é d’obbligo per i soli alimenti preimballati. Bisogna perciò inserire una tabella recante i sette valori (energia, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale) riferiti ai 100 grammi o millilitri sulle etichette della quasi totalità dei prodotti, compresi pure ad esempio quelli di IV e di V Gamma. Ma non anche, si noti bene, sui cosiddetti “preincarti”, né sui cartelli posti al fianco dei prodotti venduti sfusi. Né tantomeno sui registri o i menù di bar, tavole calde, trattorie o ristoranti, mense pubbliche e private.

Le imprese artigiane e le PMI hanno facoltà di astenersi dall’inserire la dichiarazione nutrizionale sulle confezioni, secondo quanto previsto nel regolamento “Food Information to Consumers”, allorché i loro prodotti siano “forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” (reg. UE 1169/11, All. V, punto 19).

Ma cosa si intende per “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, e cosa per “strutture locali di vendita al dettaglio”?

La circolare ministeriale del 16 novembre interpreta la previsione di cui sopra facendo richiamo sia a precedenti definizioni normative (come quelle di “micro-impresa” e di “vendita al dettaglio”), sia a precedenti interpretazioni di deroghe già concesse agli operatori locali nell’ambito del cosiddetto Pacchetto Igiene (reg. CE 852/04 e successivi). Ecco una sintesi.

L’esenzione della tabella nutrizionale vale in tutti i casi di somministrazione e di vendita di alimenti sfusi

Soltanto le micro-imprese sono esentate dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Vale a dire, secondo i parametri europei, le imprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuale inferiore ai 2 milioni di euro. Di fatto, ricade in questa definizione buona parte di quelle realtà che in Italia vengono considerate Piccole e Medie Imprese, e caratterizzano la produzione agroalimentare del nostro territorio. In ogni caso, secondo i Ministeri, la deroga può venire applicata nei due soli casi di:

1) vendita diretta “dal produttore al consumatore”, senza intermediazioni di sorta. Può essere il caso dei mercati rionali, le sagre e le fiere, gli spacci aziendali e i negozi gestiti dal fornitore stesso. La circolare precisa che l’esenzione opera anche in tutti i casi di somministrazione e di vendita di alimenti sfusi (senza peraltro che ve ne sia bisogno poiché tali casi sono sempre e comunque esclusi dall’obbligo in esame, come accennato in apertura),

2) fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio, o alle collettività. I confini del “livello locale” della vendita rimangono alquanto indefiniti, poiché si riferisce al concetto di territorio della Provincia e delle “Province contermini” a quella ove ha sede il produttore, ponendo invece l’ambito nazionale quale limite inammissibile.

Sono esentate le imprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro

In buona sostanza, la dimensione dell’organizzazione produttiva é il criterio-guida per considerare l’operatività della deroga. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato possono fornire alimenti preimballati senza tabella nutrizionale anche tramite i canali della distribuzione moderna, purché essi non raggiungano gli scaffali dell’intera Penisola (ma magari, ad esempio, soltanto una delle 4 aree Nielsen in cui l’Italia é divisa).

Rimane da risolvere la questione degli alimenti forniti direttamente ai consumatori tramite ecommerce. La micro-impresa che faccia ricorso alle nuove opportunità offerte dal canale digitale dovrebbe poter beneficiare della stessa esenzione, quand’anche il rapporto diretto col consumatore abbia luogo sul web, e la consegna avvenga a domicilio piuttosto che nel luogo concordato con un GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale). A maggior ragione ove si consideri la sostenibilità dei trasporti (un furgoncino può risparmiare l’impiego di un centinaio di auto da parte di altrettanti utenti) e l’utilitá del servizio per i non-automuniti.

Per avere il testo della circolare ministeriale della quale consigliamo un attenta lettura rivolgersi ai nostri uffici e per ogni approfondimento rimaniamo a disposizione.

0784 30470 – 36403 nuoro@confcommercio.it