Esonero contributivo per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Circolare INPS

13/04/2016

L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016, previste dall’articolo 1, commi 178-181 della legge n. 208 del 2015 (cfr. nostra circolare n. 21 del 2016).

Rinviando alla integrale lettura del documento sotto di seguito di riassuomono gli aspetti di maggiore interesse.

La legge di stabilità 2016 ha riproposto, anche se in maniera ridotta rispetto all’esonero già previsto dalla legge di stabilità 2015, una sgravio dei versamenti dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

La misura dell'incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e la sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 270,83 euro (3.250 / 12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 / 365) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 3.250 euro su base annua.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, è esclusa l'applicazione del beneficio laddove, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Il beneficio non spetta poi con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentiv, ovvero l'esonero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.

Restano comunque, in capo al datore di lavoro, i contributi dovuti a:

- INAIL;

- fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;

- fondi di solidarietà.

Inoltre, non sono soggette all'esonero contributivo biennale: il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione, di cui alla legge n. 190 del 2014); il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%); il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il bonus assunzioni 2016 è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

- incentivi assunzione di giovani genitori;

- incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;

- benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della NASpI;

- bonus per assunzione di beneficiari del programma Garanzia giovani.

Con riferimento ai principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del decreto n. 150 del 2015, l'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

- l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

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