Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro

lo prevede il D.Lgs. per la revisione delle forme di rapporto di lavoro

17/06/2015

Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro: lo prevede il D.Lgs. per la revisione delle forme di rapporto di lavoro

 

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 11 giugno 2015, sotto la presidenza del Presidente del Consi-glio dei Ministri Matteo Renzi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Ai sensi dell’articolo 57, infine, il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.

Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.

Nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione si prevede inoltre l’abrogazione delle disposizioni sull’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

 

In particolare, l’articolo 52 del provvedimento approvato prevede il superamento del contratto di lavoro a progetto, disponendo l’abrogazione delle disposizioni che attualmente regolano tale fattispecie (articoli 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003), le quali continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1). A partire da tale data, quindi, tali contratti non potranno più essere stipulati. Mentre, l’articolo 53 interviene sulla disciplina dell’associazione in partecipazione. La norma apporta stabilisce che l’apporto dell’associato può avvenire esclusivamente tramite conferimento di capitali (non più, quindi, tramite apporto di lavoro) (comma 1, lettera a)). In relazione a ciò, viene abrogato il terzo comma dell’articolo 2549 c.c. (comma 1, lettera b)). Il comma 2, infine, salvaguarda i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata del decreto in esame nei quali l’apporto dell’associato consista anche in prestazioni lavorative, fino alla loro cessazione.